Art. 2.
(Ricongiungimento familiare).

      1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) alla lettera b-bis), le parole: «a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale» sono soppresse;

              2) alla lettera c), le parole: «genitori ultrasessantacinquenni» e le parole: «di salute» sono soppresse;

          b) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito positivo della verifica, il nulla osta al ricongiungimento familiare può essere negato solo per i motivi di cui all'articolo 4, comma 6, nonché per gravi motivi di salute pubblica».